La Delibera 311/2019/R/idr dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), all’art. 10 definisce con quale importo ed in quali casi il cliente ha diritto ad essere indennizzato.
1. Indennizzo automatico pari a 30 euro:
a) in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
b) in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità (ad eccezione dei casi di manomissione dei sigilli o di mancato pagamento di obblighi riferiti ai 24 mesi precedenti la costituzione in mora anche tenendo conto di eventuali rateizzazioni);
c) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
d) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale abbia provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste;
2. indennizzo automatico pari a 10 euro, qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:
a) in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
b) l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste;
c) non sia stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna della medesima al vettore postale, qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di invio;
d) non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento.